Rappresentanza Sindacale Unitaria (RSU)
Università degli Studi di Milano
Via F. del Perdono 7 – 20122 Milano
rsu@unimi.it
FLC-CGIL
FSUR-CISL
FGU-GILDA UNAMS
UIL SCUOLA RUA
USB-PUBBLICO IMPIEGO
Al Direttore Generale
Al Pro Rettore per i Rapporti Sindacali
Al Capo Divisione Stipendi e Carriere del Personale
e p.c.
Alle Ufficio Welfare, Relazioni Sindacali e Pari Opportunità
Oggetto: Interpretazione dell’art. 4 comma 1 lettera c del Decreto MISE 7 giugno 2017 n. 122.
Come già dichiarato nell’incontro tecnico del 2 luglio scorso le scriventi RSU dell’Università degli Studi di Milano e OO.SS. ribadiscono che l’interpretazione da noi data al testo dell’art. 4 comma 1 lettera c del Decreto MISE 7 giugno 2017 n. 122 che recita:
“Ai sensi del presente decreto i buoni pasto: […] c) sono utilizzati esclusivamente dai prestatori di lavoro subordinato, a tempo pieno o parziale, anche qualora l’orario di lavoro non prevede una pausa per il pasto […].”
permette all’Amministrazione di erogare buoni pasto al personale che ha effettuato almeno 6 ore di lavoro anche in assenza della pausa pranzo.
Dato che l’amministrazione in quella sede e in altre occasioni ha fatto riferimento a pronunciamenti dell’ARAN, e considerato che il precedente quesito posto ad ARAN non riguardava l’argomento in oggetto, chiediamo che si attui con effetto immediato quanto previsto dal Decreto MISE.
RSU d’Ateneo
OO.SS.