Interpretazione dell’art. 4 comma 1 lettera c del Decreto MISE 7 giugno 2017 n. 122.

Rappresentanza Sindacale Unitaria (RSU)

Università degli Studi di Milano

Via F. del Perdono 7 – 20122 Milano

rsu@unimi.it

FLC-CGIL

FSUR-CISL

FGU-GILDA UNAMS

UIL SCUOLA RUA

USB-PUBBLICO IMPIEGO

 

Al Direttore Generale

Al Pro Rettore per i Rapporti Sindacali

Al Capo Divisione Stipendi e Carriere del Personale

e p.c.

Alle Ufficio Welfare, Relazioni Sindacali e Pari Opportunità

Oggetto: Interpretazione dell’art. 4 comma 1 lettera c del Decreto MISE 7 giugno 2017 n. 122.

Come già dichiarato nell’incontro tecnico del 2 luglio scorso le scriventi RSU dell’Università degli Studi di Milano e OO.SS. ribadiscono che l’interpretazione da noi data al testo dell’art. 4 comma 1 lettera c del Decreto MISE 7 giugno 2017 n. 122 che recita:

Ai sensi del presente decreto i buoni pasto: […] c) sono utilizzati esclusivamente dai prestatori di lavoro subordinato, a tempo pieno o parziale, anche qualora l’orario di lavoro non prevede una pausa per il pasto […].

permette all’Amministrazione di erogare buoni pasto al personale che ha effettuato almeno 6 ore di lavoro anche in assenza della pausa pranzo.

Dato che l’amministrazione in quella sede e in altre occasioni ha fatto riferimento a pronunciamenti dell’ARAN, e considerato che il precedente quesito posto ad ARAN non riguardava l’argomento in oggetto, chiediamo che si attui con effetto immediato quanto previsto dal Decreto MISE.

RSU d’Ateneo

OO.SS.

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