La RSU inaugura una nuova pubblicazione “NOTE” con il quale vuole dare risposta ai molti quesiti chele colleghe ed i colleghi ci pongono, soprattutto dopo la firma dell’Ipotesi di Accordo del 16 settembre2016. Iniziamo cosi a fornire alcune risposte, quelle piu’ richieste in questi giorni:
NOTA – nr. 01:
chi ha diritto alla progressione economica orizzontale (PEO) ?
Facciamo prima a dire chi non ha diritto alla progressione economica orizzontale, e se non vi ritrovate in questa casistica vuol dire che potete presentare domanda per la progressione – appena l’amministrazione comunichera’ le modalita’.
Non hanno diritto alle PEO:
– Il personale inquadrato nelle posizioni apicali (B6, C7, D7 ed EP7);
– Il personale neo-assunto nel corso del 2014, 2015 e 2016 (perche’ non ha almeno 2 anni nella posizione economica);
– Il personale che ha vinto un concorso per la categoria superiore ed ha preso servizio – nella nuova categoria – nel corso del 2014, 2015 o 2016 (perche’ non ha almeno 2 anni nella posizione economica);
– Il personale che ha ricevuto un provvedimento disciplinare superiore al rimprovero scritto (sospensione oraria o giornaliera).
TUTTO IL RESTANTE PERSONALE HA DIRITTO A PRESENTARE LA DOMANDA PER LA PEO !!!
NOTA – nr. 02:
quale data d’inquadramento viene presa in considerazione, quella giuridica o quella
economica, per le PEO?
Le date che verranno prese in considerazione sono quelle dell’inquadramento giuridico e non corrisponde a quello indicato sul cedolino
degli stipendi!!
Il calcolo dell’anzianita’ di servizio, nel comparto universita’, e nelle posizioni economiche sara’ fatta inautomatico dalla procedura informatica, il dipendente lo visualizzera’ per l’eventuale riscontro.
NOTA – nr. 03:
perche’ gli incrementi economici tra una posizione economica e quella successiva sono difformi?
Gli incrementi economici sono stabiliti dal Contratto Collettivo Nazionale che prevede una sovrapposizione stipendiale tra i valori dell’ultime posizioni economiche con quelle delle posizione economiche iniziali della categoria successiva.
Note nr. 01/2016 – 26 settembre 2016